Ci si domanda spesso cosa si intenda per prestazioni o servizi <<non di controllo>> ovvero <<non di revisione>>?
Da un primo punto di vista, per esclusione, essi sono tutti quei servizi che:
- – non attengono ai cosiddetti <<audit services>> ovvero ai <<servizi di controllo>>: ciò è a dire alle asseverazioni in generale ovvero in particolare alla revisione legale dei conti o alle attestazioni o alle certificazioni;
- – in altri termini non tendono a garantire la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni, non necessariamente finanziarie.
Da un altro punto di vista, puramente a titolo reputazionale, essi sono tutti quei servizi che:
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- – che contribuiscono ad aumentare la sua “indipendenza formale” ciò è a dire la condizione oggettiva in base alla quale il Revisore Legale sia riconosciuto come indipendente, vale a dire il fatto che il Revisore Legale non debba essere associato a situazioni o circostanze che siano di rilevanza tale da indurre un terzo ragionevole e informato a mettere in dubbio le capacità del Revisore Legale di svolgere l’incarico di revisione in modo obiettivo;
- – che contribuiscono ad aumentare la sua “Indipendenza mentale”, da intendersi come l’atteggiamento intellettuale del Revisore Legale nel considerare solo gli elementi rilevanti per l’esercizio del suo incarico di revisione escludendo ogni fattore estraneo;
- – che contribuiscono a mantenere la sua indipendenza oggettiva dalla revisione legale attraverso la dichiarazione di trasparenza.
Ci si domanda poi quali siano i servizi <<non di controllo>> ovvero <<non di revisione>>?
Oramai essi sono codificati nell’art.5 c.1 del Regolamento U.E. 537/2014